Eutanasia Italia: approvato il testo base della proposta di legge. Le Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno approvato il testo unificato del Ddl in tema di ”morte volontaria medicalmente assistita”.
La legalizzazione dell’eutanasia – martedì 6 luglio – ha fatto un passo in avanti, dopo ormai un biennio dalla pronuncia dalla nota sentenza con la quale la Consulta aveva sollecitato un intervento del legislatore.
L’approvazione rappresenta un piccolo passo, dato che che la discussione in aula deve ancora essere calendarizzata, ma è importante perché fino a poche settimane fa non si sapeva ancora nulla sui tempi di questo passaggio.
Alla Camera dei deputati, il testo base della legge sull’eutanasia è stato quindi approvato dalle commissioni Giustizia e Affari sociali, dividendo la maggioranza che sostiene il governo guidato da Mario Draghi. Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Liberi e uguali, Italia viva, Azione e PiùEuropa hanno votato a favore del testo, mentre Lega e Forza Italia si sono schierate con Fratelli d’Italia. Invece, la relatrice Giusi Bartolozzi di Forza Italia ha votato a favore, ma ha rinunciato al suo mandato.
Per quanto riguarda l’Associazione Luca Coscioni – che sta promuovendo una raccolta firme per un referendum sull’eutanasia – ha dichiarato che il testo non è sufficiente, in quanto “esclude dall’aiuto alla morte volontaria i pazienti che non siano tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale, come i malati di cancro, ed esclude l’eutanasia attiva da parte del medico su richiesta del paziente”.
La proposta dell’Associazione prevede invece un referendum abrogativo di una parte dell’articolo 579 del codice penale, quello che punisce l’assistenza al suicidio. Infatti, in questo modo, sarebbe permessa l’eutanasia attiva oltre a una forma molto più ampia di suicidio assistito rispetto al testo base approvato martedì.
La raccolta firme avrà tempo fino al 30 settembre per ottenerne 500mila da presentare alla Corte di Cassazione: nel caso poi ci riuscisse – e la Corte Costituzionale ritenesse poi legittimo il quesito – il voto si terrebbe nel 2022.
Eutanasia Italia: quali sono i passi avanti
Nel 2019 la Corte Costituzionale era già intervenuta sulla morte di Fabiano Antoniani – noto anche come “DJ Fabo”.
La sentenza stabilì che in Italia si poteva aiutare una persona a morire senza rischiare di finire in carcere, a patto che quella persona aveva una patologia irreversibile, che le provocasse sofferenze fisiche – anche solamente psicologiche – per lei intollerabili, che la persona era pienamente capace di intendere e di volere, e che, infine, era tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale.
Nei mesi precedenti alla sentenza, il Parlamento aveva provato più volte ad approvare una legge sull’eutanasia – incoraggiata anche da un’altra sentenza della Corte Costituzionale alla fine del 2018 – ma senza trovare un compromesso.
La proposta di legge in questione parte dunque da questa base: “[…] agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.
Finalità della legge
La finalità della legge è quella di consentire ad una persona, in determinati casi e a specifiche condizioni, di chiedere assistenza medica per porre fine alla propria vita.
La proposta di legge definisce la “morte volontaria medicalmente assistita” come il decesso determinato da un atto autonomo con il quale – secondo il percorso definito dalla legge – “si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario Nazionale” (art. 2).
La proposta è composta da 8 articoli che indicano le finalità della legge, i presupposti e le condizioni, i requisiti, la forma della richiesta e le modalità. Inoltre, prevede l’esclusione di punibilità per il personale sanitario che “applica” la procedura e l’istituzione di Comitati per l’etica nella clinica.
Le condizioni
La richiesta di eutanasia deve innanzitutto derivare da un soggetto di maggiore d’età, capace di prendere decisioni libere e consapevoli e che risulti affetto da sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili. In particolare, la legge (art. 3) richiede che la persona si trovi nelle seguenti condizioni:
- sia affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile;
- sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;
- sia assistita dalla rete di cure palliative o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale.
Le procedure
La morte volontaria medicalmente assistita, secondo la legge (art. 5), “deve avvenire nel rispetto della dignità della persona malata ed in modo da non provocare ulteriori sofferenze ed evitare abusi”.
Il malato può indicare chi deve venirne a conoscenza e chi deve essere presente all’atto, quest’ultimo può avvenire presso la propria abitazione oppure presso una struttura ospedaliera o residenza pubblica.
Il medico – presente all’atto del decesso – deve sempre accertare che ci sia la reale volontà in tal senso, avvalendosi eventualmente di uno psicologo. La morte, ai fini di legge, viene equiparata ad un decesso per cause naturali.
In merito al profilo procedurale, dopo la richiesta da parte del malato, il medico compila un rapporto specifico e lo inoltra al Comitato per l’etica nella clinica territorialmente competente (istituito dalla legge all’art. 8). Il Comitato poi – entro sette giorni dal ricevimento – esprime un parere motivato e lo trasmette sia al medico che al malato.
Secondo la proposta di legge (art. 7) le disposizioni che sanzionano l’istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) e l’omissione di soccorso (art. 593 c.p.) non si applicano al personale sanitario e amministrativo che ha dato corso alla procedura di morte volontaria medicalmente assistita, né a chiunque abbia agevolato il malato ad attivare la procedura, purché essa sia avvenuta nel rispetto delle disposizioni di legge.
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